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Nuovo richiamo agli influencer

29 Aug, 2018

italiaoggi

di Marco Livi

La pubblicità occulta è vietata sempre, anche sui Social Network.
Lo ha ribadito l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
che è intervenuta nuovamente sul fenomeno dell’influencer
marketing nei Social Media.

Il fenomeno dell’influencer marketing rappresenta una modalità 
consolidata di comunicazione, consistente nella diffusione 
sul blog, vlog (videolog) e Social Network (come Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat) di foto, video
e commenti da parte di blogger e influencer che mostrano
sostegno o approvazione (endorsement) per determinati
brand, generando un effetto pubblicitario.

Tale forma di comunicazione, inizialmente utilizzata
da personaggi di una certa notorietà, si sta diffondendo
presso un numero considerevole di utenti dei Social Network
anche con un numero di follower non particolarmente elevato.
Poichè l’influencer marketing può dar luogo a forme di
pubblicità occulta, nell’intervento del 2017, 
l’Autorità aveva sollecitato tutti gli operatori coinvolti
a vario titolo nel fenomeno a conformarsi alle
prescrizioni del Codice del consumo.

La risposta al primo intervento del 2017 dell’Autorità guidata
da Giovanni Pitruzzella è stata positiva.
In questo secondo intervento, rivolto principalmente
a influencer con un numero di follower non elevatissimo,
ma di rilievo, l’Autorità ha evidenziato come il divieto
di pubblicità occulta abbia portata generale e debba,
dunque, essere applicato anche con riferimento
alle comunicazioni diffuse tramite Social Network,
non potendo gli influencer lasciar credere di agire
in modo spontaneo e disinteressato se, in realtà,
stanno promuovendo un brand.

Sotto tale profilo, ha spiegato l’Agcm, se da un lato
la visualizzazione di prodotti unitamente al posizionamento
sull’immagine di un tag o un’etichetta che rinviano 
al profilo Instagram o al sito del brand sono idonei
ad esprimere un effetto pubblicitario; dall’altro, 
la mancanza di ulteriori elementi può non rendere
evidente per tutti i consumatori l’eventuale natura
promozionale delle comunicazioni.

L’Autorità ha pertanto ricordato i criteri generali
di comportamento e ha chiesto che sia sempre
chiaramente riconoscibile la finalità, promozionale,
se presente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante
Social Media, attraverso l’inserimento di avvertenze, quali,
per esempio i termini pubblicità, sponsorizzato, advertising,
inserzione a pagamento o, nel caso di fornitura del bene
anche a titolo gratuito, «prodotto fornito da»;
diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.
Per l’ampiezza e il proliferare dei contenuti sui Social,
l’Autorità ha detto che continuerà a monitorare
il fenomeno «adottando le misure valutate di volta
in volta più opportune per contrastarlo».

Una «moral suasion», quella dell’Autorità, a cui
secondo l’Unione nazionale dei consumatori devono
far seguito le sanzioni, visto che le segnalazioni 
sulla pubblicità occulta sui Social continuano a fioccare.
Nella scorsa legislatura si era per altro approvato
un ordine del giorno che impegnava il governo a intervenire
a livello legislativo, cosa finora non accaduta.

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